Il 30 dicembre 2020 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Suppl. Ordinario n. 46 alla G.U. n. 322 del 30 dicembre 2020 – Serie Generale) la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 inerente il bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, entrato in vigore il 1° gennaio 2021.
E’ stata inoltre prevista un’ulteriore fascia tra i 61 e i 135 g/km CO2 , per cui TUTTE LE AUTO A METANO ATTUALMENTE DISPONIBILI RIENTRANO NEI LIMITI PER USUFRUIRE DEGLI INCENTIVI.
Il fondo è rifinanziato nella misura di 420 milioni di euro per l’anno 2021 quale limite di spesa secondo la seguente ripartizione:
- euro 120 milioni riservati ai contributi aggiuntivi per l’acquisto di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/km CO2 e 21-60 g/km CO2 di cui alle lettere a) e b) del comma 652;
- euro 250 milioni riservati ai contributi per l’acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-135 g/km CO2 di cui al comma 654;
- euro 50 milioni riservati ai contributi per l’acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica previsti dal comma 657, di cui 10 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici.
AGEVOLAZIONI PER GLI AUTOVEICOLI M1 COMPRESI CON EMISSIONI DI 61-135 G/KM CO2
E’ riconosciuto alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica, un contributo di euro 1.500 per l’acquisto di un solo veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011, qualora il numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro (km) sia compreso tra 61 e 135 e sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro.
AGEVOLAZIONI PER VEICOLI COMMERCIALI M1 E N1 SPECIALI
Il contributo è riconosciuto a chi acquista in Italia, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021, veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo differenziato in base:
- alla massa totale a terra del veicolo;
- all’alimentazione;
- e all’eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella:
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