L’art. 1, comma 1, del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” ha ulteriormente prorogato il termine dello stato di emergenza fino alla data del 31 marzo 2022.
Con Circolare del 27 dicembre 2021 prot. 39841 del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili – Direzione Generale della Motorizzazione – ha disposto che: “ai sensi dell’art. 103, co. 2, del decreto legge 17 marzo, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e succ. mod., tutti i certificati, attestati, permessi e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la predetta data del 31 marzo 2022, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza: quindi fino al 29 giugno 2022.”
PER CUI I SERBATOI DEI VEICOLI DOTATI DI ALIMENTAZIONE A METANO (CNG) IN SCADENZA TRA IL 31 GENNAIO 2020 E IL 31 MARZO 2022, CONSIDERANDO CHE DETTE OPERAZIONI RIENTRANO NEL SUDDETTO REGIME DI PROROGA, CONSERVANO LA LORO VALIDITÀ PER 90 GIORNI SUCCESSIVI ALLA DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA DA COVID 19, OVVERO SINO AL 29 GIUGNO 2022.