La Legge n. 205/2017 ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica per tutte le operazioni di cessione di beni e prestazione di servizi, effettuate tra operatori residenti, stabiliti (e identificati) nel territorio dello Stato.
L’ art. 1. Comma 917 di detta legge, stabilisce che l’obbligo di fatturazione elettronica si attua per le cessioni di benzina e gasolio per motori per uso autotrazione, effettuate dal 1° luglio 2018.
Con successiva Circolare 8/E del 30 aprile 2018 della Agenzia delle Entrate, nel ribadire che l’obbligo di fatturazione elettronica al 1° luglio 2018 è limitata alla benzina e al gasolio, ha precisato che… “In relazione alle cessioni relative ad altri tipi di carburante per autotrazione (ndr: metano e gpl), l’obbligo di fatturazione elettronica decorrerà comunque dal 1° gennaio 2019. Per consentire, tuttavia, la deduzione della spesa, nonché la detraibilità dell’IVA ad essa relativa, detta spesa andrà documentata con le modalità finora in uso al pari delle altre norme riferibili alla scheda carburante”.
Stante le suddette disposizioni, in attesa di organizzare il servizio di fatturazione con i gestionali più idonei, a fare tempo da 1° gennaio 2019, è quindi possibile utilizzare ancora fino a quella data, la scheda carburante come documento fiscale per lo scarico contabile del costo del carburante.
Comunque per organizzare la gestione della fattura elettronica del metano, a partire da gennaio 2019, è opportuno fin d’ora raccogliere i dati del cliente per l’aggiornamento delle anagrafiche.